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Chiudi  Chi è il fisioterapista?

Il fisioterapista, così come enunciato nel Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 741, "è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita". Utilizza una o più metodologie terapeutiche: massaggi, ginnastica, idroterapia, elettroterapia, ultrasuoni, ecc. Lavora in collaborazione con il medico fisiatra, l'ortopedico e altri specialisti ma è in grado di decidere autonomamente le modalità terapeutiche. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, può integrare la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale. Lavora come dipendente presso le strutture sanitarie pubbliche o private. Spesso lavora come libero professionista o con contratti di collaborazione.

Data creazione :23/01/2008 @ 13:25Ultima modifica :21/09/2009 @ 21:06Stampa pagina

Chiudi  Come faccio a sapere se sono nelle mani di personale qualificato ed abilitato?

In data 3 maggio 1994 il Ministro della Sanità ha firmato il decreto sui profili professionali tra cui quello del Terapista della Riabilitazione individuando, in ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 502/92 (art. 6 comma 3), le figure da formare a livello universitario ed il relativo profilo professionale. Di seguito è riportato il testo del Decreto, presupposto basilare per l'ormai prossimo riconoscimento giuridico dell'istituzione dell'Albo Professionale.

Ministero della Sanità

GABINETTO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

…omissis…

DECRETA

ART.1

E' individuata la figura del Fisioterapista con il seguente profilo:

il Fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, funzione e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il Terapista della Riabilitazione:

  • elabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
  • pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
  • propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
  • svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
  • verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Il Fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.

La specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere assistenza riabilitativa sia psichica che fisica in soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico.

La specializzazione in terapia occupazionale consente di operare nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per consueguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione, anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausilio in dorazione alla persona o all'ambiente.

Il percorso formativo viene definito con Decreto del Ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.

Il Fisioterapista svolge la sua attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

ART. 2

Il diploma univeritario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente.

ART. 3

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

E' in possesso della laurea in fisioterapia o titolo equipollente ai sensi della legge 42/99, sono titoli equpollenti come da D.M. 27/07/2000 i titoli conseguiti di massoterapista triennale entro il 1996 e di Terapista della riabilitazione entro il 1998.


Data creazione :23/01/2008 @ 13:36Ultima modifica :21/09/2009 @ 21:06Stampa pagina

Chiudi  Come mi comporto se sono a conoscenza di un abusivo?

E’ fatto obbligo al medico, secondo codice deontologico, ed al fisioterapista, secondo le attuali leggi vigenti, denunciare ogni fenomeno di abusivismo o di favoreggiamento dell’abusivismo.

Si intendono professioni sanitarie quelle professioni che abilitano all’esercizio della prevenzione, della diagnosi (di pertinenza medica), della cura e della riabilitazione della persona.

Sono professioni sanitarie riabilitative: medico fisiatra, fisioterapista, terapista occupazionale, logopedista, podologo, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, educatore professionale.

Sono denunciabili per abusivismo sanitario, tutti i soggetti che svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in assenza di titoli abilitanti.

Tale abusivismo, secondo la legge 348 del codice penale, configura un reato punibile con almeno sei mesi di reclusione ed una ammenda amministrativa.

In Italia, secondo la legge 175.92, nell’esercizio delle professioni sanitarie è di fatto proibito l’utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato. In Italia è di conseguenza proibito l’utilizzo di titoli quali: osteopata, posturologo, chiropratico, naturopata, ecc.

I professionisti sanitari non possono utilizzare titoli non riconosciuti dallo stato, ma possono praticare la medicina alternativa o non convenzionale, quando questa sia già in uso nella medicina e secondo profilo professionale.

I professionisti non sanitari utilizzando titoli non riconosciuti dallo stato inducono in inganno il paziente non essendo questi abilitati alla pratica della medicina alternativa o non convenzionale.

Le professioni sanitarie possono essere svolte unicamente in studi professionali o ambulatori di Medicina Fisica e Riabilitazione regolarmente denunciati presso le autorità.

Si può servire il paziente al proprio domicilio a fini assistenziali e riabilitativi, unicamente se in possesso di titoli abilitanti e secondo profilo professionale.

Se hai intenzione di segnalare, rivolgiti all' Associzaione Nazionale Fisioterapisti
http://www.aifi.net/ della tua regione.


Data creazione :23/01/2008 @ 13:45Ultima modifica :21/09/2009 @ 21:04Stampa pagina

Chiudi  Esiste abusivismo della professione sanitaria di fisioterapista?

Una piaga che dilaga nel nostro paese che vede personale impreparato e senza scrupoli sprovvisto di un titolo abilitante la professione di fisioterapista con gravissimo pericolo per la salute del cittadino.

abusivismo di professione:

Personale non abilitato che svolge le mansioni individuate nel profilo professionale del medico o di altri professionisti sanitari (diagnosi, valutazione funzionale, trattamento terapeutico), presso strutture del sistema sanitario nazionale, presso studi privati propri o di terzi, presso il domicilio dell'ammalato.

abusivismo di attività ambulatoriale:

Studi professionali non denunciati all'autorità
Studi professionali denunciati ma facenti funzioni differenti da quelle dichiarate
Studi professionali che fanno attività di ambulatorio in medicina fisica e riabilitazione in assenza di direzione medica
Studi professionali e/o medici che coprono attività di abusivismo sanitario

abusivismo di titoli:

Utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato da parte di personale sanitario: Osteopata, posturologo, massaggiatore shiatzu, chiropratico, etc. etc.

Il fisioterapista o il medico che utilizzano tecniche di medicina alternativa non possono utilizzare queste tecniche per aggiungere un titolo al proprio titolo di studio.

Non possono essere utilizzati titoli sostitutivi quali “osteopata” al posto di fisioterapista, ma è anche vietato l’utilizzo di formule quali, medico-osteopata, oppure podologo-posturologo, secondo la legge 175 del 1992 in materia di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

A maggior ragione personale in assenza di titolo o con titolo non abilitante alle professioni sanitarie, non potendo esercitare tali pratiche di medicina complementare, se utilizza i titoli, di osteopata, posturologo, massaggiatore shiatzu, naturopata, etc.,induce il paziente in inganno sulla mancanza delle necessarie abilitazioni all’esercizio di tali pratiche.


Data creazione :23/01/2008 @ 13:39Ultima modifica :21/09/2009 @ 21:05Stampa pagina

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