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Nasce finalmente il sito contro l'abusivismo in riabilitazione con una nettissima presa di posizione da parte dei medici fisiatri contro una piaga che dilaga, invitando tutti gli operatori sanitari a denunciare abusi senza esitazione alcuna. La tutela della salute dei cittadini è un diritto sancito dalla Costituzione. Il SIMFiR è impegnato in una battaglia per tutelare e garantire il diritto a cure congrue in Riabilitazione ed il rispetto delle Leggi dello Stato. La sezione antiabusivismo è finalizzata alla repressione di quel fenomeno che vede personale non abilitato a svolgere mansioni che sono di pertinenza, secondo le direttive del ministero della salute, delle professioni sanitarie E’ fatto obbligo al medico, secondo codice deontologico, ed al fisioterapista, secondo le attuali leggi vigenti, denunciare ogni fenomeno di abusivismo o di favoreggiamento dell’abusivismo. Si intendono professioni sanitarie quelle professioni che abilitano all’esercizio della prevenzione, della diagnosi (di pertinenza medica), della cura e della riabilitazione della persona. Sono professioni sanitarie riabilitative: medico fisiatra, fisioterapista, terapista occupazionale, logopedista, podologo, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, educatore professionale. Sono denunciabili per abusivismo sanitario, tutti i soggetti che svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in assenza di titoli abilitanti. Tale abusivismo, secondo la legge 348 del codice penale, configura un reato punibile con almeno sei mesi di reclusione ed una ammenda amministrativa. In Italia, secondo la legge 175.92, nell’esercizio delle professioni sanitarie è di fatto proibito l’utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato. In Italia è di conseguenza proibito l’utilizzo di titoli quali: osteopata, posturologo, chiropratico, naturopata, ecc. I professionisti sanitari non possono utilizzare titoli non riconosciuti dallo stato, ma possono praticare la medicina alternativa o non convenzionale, quando questa sia già in uso nella medicina e secondo profilo professionale. I professionisti non sanitari utilizzando titoli non riconosciuti dallo stato inducono in inganno il paziente non essendo questi abilitati alla pratica della medicina alternativa o non convenzionale. Le professioni sanitarie possono essere svolte unicamente in studi professionali o ambulatori di Medicina Fisica e Riabilitazione regolarmente denunciati presso le autorità. Si può servire il paziente al proprio domicilio a fini assistenziali e riabilitativi, unicamente se in possesso di titoli abilitanti e secondo profilo professionale. Se hai intenzione di segnalare, in forma assolutamente cautelativa dell'anonimato del denunciante, casi di abusivismo in riabilitazione vai al modulo per la denuncia sul menu. abusivismo di professione: Personale non abilitato che svolge le mansioni individuate nel profilo professionale del medico o di altri professionisti sanitari (diagnosi, valutazione funzionale, trattamento terapeutico), presso strutture del sistema sanitario nazionale, presso studi privati propri o di terzi, presso il domicilio dell'ammalato. abusivismo di attività ambulatoriale: Studi professionali non denunciati all'autorità Studi professionali denunciati ma facenti funzioni differenti da quelle dichiarate Studi professionali che fanno attività di ambulatorio in medicina fisica e riabilitazione in assenza di direzione medica Studi professionali e/o medici che coprono attività di abusivismo sanitario abusivismo di titoli: Utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato da parte di personale sanitario: Osteopata, posturologo, massaggiatore shiatzu, chiropratico, etc. etc. Il fisioterapista o il medico che utilizzano tecniche di medicina alternativa non possono utilizzare queste tecniche per aggiungere un titolo al proprio titolo di studio. Non possono essere utilizzati titoli sostitutivi quali “osteopata” al posto di fisioterapista, ma è anche vietato l’utilizzo di formule quali, medico-osteopata, oppure podologo-posturologo, secondo la legge 175 del 1992 in materia di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. A maggior ragione personale in assenza di titolo o con titolo non abilitante alle professioni sanitarie, non potendo esercitare tali pratiche di medicina complementare, se utilizza i titoli, di osteopata, posturologo, massaggiatore shiatzu, naturopata, etc.,induce il paziente in inganno sulla mancanza delle necessarie abilitazioni all’esercizio di tali pratiche.
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