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RIAB INFO, è di ieri la notizia che il Consiglio di Stato, con sentenza nr 5225/2007, nell'accogliere il ricorso proposta dai ministeri della Salute del Miur, ha sentenziato, in via definitiva, la non equipollenza automatica, in base al comma 1 dell'articolo 4 della legge 42/99, del massofisioterapista biennale con il fisioterapista. Di conseguenza ha annullato la precedente sentenza del TAR LAZIO e ha rigettato il ricorso della FNCM. Ricordiamo a questo proposito che la partita non è ancora chiusa del tutto perchè il Consiglio di Stato deve ancora esprimersi sulla legittimità della presenza dei MFT triennali nel decreto sull'equipollenza contro cui l'allora AITR aveva presentato ricorso. Quanto alle motivazioni della sentenza, come potrete leggere voi stessi, queste suscitano alcune perplessità. A nostro avviso sembra un azzardo poter sostenere che la formazione della professione sanitaria ausiliaria del massofisioterapista, così come prevista dalla legge 403/71, non possa considerarsi ancora soppressa. Questa affermazione suona strana sia nel merito che nel metodo che si è seguito per arrivare a tale conclusione. Nel merito perchè tutto il mansionario del MFT, come massaterapia e terapie fisiche, è stato assorbito dal profilo professionale del fisioterapista. Nel metodo perchè la legge 42/99 ha soppresso la denominazione di professioni sanitarie ausiliarie, tipica dei MFT e dei vecchi TdR, sostituendola con quella di professioni sanitarie. Paradossalmente, se fosse vera la non soppressione, come sembrano lasciar intendere le motivazioni alla sentenza, ad oggi quella del MFT sarebbe una professione sanitaria, entrando in conflitto con l'articolo 4 quater della legge 26/06 che ha definito che la formazione delle professioni sanitarie avviene unicamente in ambito universitario. Vi chiederete, a questo punto, dove stia l'inghippo? Secondo il nostro modesto parere quello che ha fuorviato i giudici è stato il fatto che il ministero della Salute con un decreto del 1998 ha effettivamente prorogato le scuole per MFT non vedenti. Ma questo dimostra che, essendo a due anni dal 1996, queste scuole avrebbero dovuto chiudere e per tutelare una categoria disagiata, che può avere delle deroghe rispetto alla normativa vigente, si è intervenuti e quei corsi e solo quelli, sono stati prorogati. Per dovere di cronaca si riporta la notizia apparsa su alcuni siti internet secondo la quale quanto appena sancito da CdS legittimerebbe i post 96. Nulla di più sbagliato. La sentenza da una unica certezza: i biennali non sono equipollenti al fisioterapista. Ecco quindi che, fatte le dovute precisazioni, tutto ridiventa coerente ed il ricorso del ministero della Salute e del Miur è stato accolto perchè come si può leggere nelle motivazioni alla sentenza: " In tal senso è innanzi tutto da osservare che una corretta e contestuale interpretazione dei commi 1 e 2 del sopra trascritto art. 4 della legge n. 42 del 1999 porta a disattendere una impostazione - quale quella propugnata dai ricorrenti in primo grado e valorizzata dal T.A.R.- secondo cui tutti i titoli preesistenti dovevano essere in sostanza riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione. In tal caso infatti la specifica previsione di cui al comma 2 (la quale postula chiaramente un riconoscimento costitutivo e caso per caso dell'equipollenza di taluni titoli anteriori) sarebbe inutilmente data, vigendo il regime generale di equipollenza di natura automatica introdotto dal comma 1. Ne consegue che l'equipollenza di cui al comma 1 concerne solo i titoli che dal punto di vista formale potevano considerarsi idonei a garantire ai possessori una formazione sostanziale equivalente a quella oggi imposta a livello universitario." (omissis) "Sulla base delle considerazioni sin qui svolte l'appello va quindi accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario. Le spese del giudizio possono essere compensate vista la complessità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso originario. Compensa tra le parti spese e onorari del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 12 giugno 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Paolo SALVATORE Presidente Pier Luigi LODI Consigliere Antonino ANASTASI estensore Consigliere Vito POLI Consigliere Carlo DEODATO Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Anastasi Paolo Salvatore IL SEGRETARIO Rosario Giorgio Carnabuci Depositata in Segreteria Il 08/10/2007 (Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) Il Dirigente Dott. Antonio Serrao Nella sez. download il documento
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