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Il DDL intramoenia non passa per l'Aula Il disegno di legge sulla libera professione intramoenia dei medici potrebbe essere votato dalla Commissione Igiene e sanità in sede deliberante, senza passare per l'Aula di palazzo Madama. A richiedere la procedura al presidente del Senato Franco Marini è la stessa Commissione che oggi ha concluso la votazione degli emendamenti sul DDL. "I punti salienti - spiega in una nota il presidente della Commissione Ignazio Marino - mirano a modificare la normativa vigente,prevedendo che spazi destinati alla libera professione vengano gestitiinteramente delle aziende che non saranno obbligate a costruirli all'interno dell'ospedale stesso, ma potranno prendere in gestione, affittare, acquistare o stipulare una convenzione con strutture esterne. L'azienda, inoltre, avrà la responsabilità di coordinare il servizio delle prenotazioni e della fatturazione concordando anche le tariffe con i professionisti". RIAB INFO, si approfitta della notizia apparsa su Doctor New per riproporvi quanto ci aveva inviato lo SPIF, il sindacato dei fisioterapisti. Era il tentativo di allargare la libera professione anche alle professioni sanitarie “non mediche”. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1598 5.0.3 Tomasssini, Cursi, Massidda, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Gramazio, Totaro Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente: «Art. 5-bis. 1. È istituita con la presente legge l’attività libero professionale intramuraria in via autonoma per tutte le professioni sanitarie dipendenti non mediche del Servizio sanitario nazionale e riconosciute con specifiche leggi dallo Stato. La regolamentazione specifica, come per la professione medica, deve essere definita entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, sia in considerazione del lavoro d’équipe attualmente presente e sia in considerazione dell’autonomia riconosciuta per legge alle professioni sanitarie nello svolgimento della propria attività. 2. Le Regioni e le Province autonome, con le risorse disponibili, possono, in caso di necessità e con tempi e modi convenuti con le organizzazioni sindacali, avvalersi della consulenza esterna e stipulare convenzioni per il fabbisogno del territorio, direttamente con i professionisti delle professioni sanitarie non mediche riconosciute dallo Stato. 3. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a disporre altresì che le Aziende Sanitarie gestiscano sia l’attività di consulenza esterna che quella accreditata direttamente con il professionista sanitario sul territorio, al fine di assicurarne il corretto esercizio e, in particolare, nel rispetto delle seguenti modalità: a) che i professionisti siano muniti del necessario titolo abilitante, di cui sopra, all’esercizio della professione (laurea di primo livello o titolo equipollente), così come prescrive la legge; b)determinazione in accordo tra il Ministero della salute e i professionisti di un tariffario idoneo ad assicurare la integrale copertura dei costi dei servizi erogati»
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