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CONTROLLO ABUSIVISMO IN RIABILITAZIONE Con decreti n. 7799/2006 e 8366/2006 la Regione Lombardia ha rispettivamente disciplinato i profili professionali di “Massaggiatore e operatore della salute” e di “Operatore del massaggio sportivo”, quali operatori di interesse sanitario NON riconducibili alle professioni sanitarie. Il percorso formativo di tali figure è stato interamente collocato dalla Regione nell’ambito della formazione professionale di carattere NON sanitario, quindi a scuole ed istituti privati estranei al circuito istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale. La Regione ha altresì disposto la revoca di precedenti autorizzazioni ad effettuare corsi di formazione ai sensi della legge n. 403/1971. Le predette delibere sono state prontamente impugnate al T.A.R. della Lombardia dall’AIFI Regione Lombardia, con ricorsi giurisdizionali che sono ancora pendenti. E’ giunta notizia alla scrivente Associazione che, in attesa del pronunciamento del Giudice Amministrativo, diversi e imprecisati soggetti, volendo attivare corsi di formazione per le contestate figure di Massaggiatore e operatore della Salute e di Operatore del massaggio sportivo, abbiano intenzione di presentare a strutture sanitarie operanti nel S.S.N. (ASL, Aziende Ospedaliere, case di cura accreditate, ecc.) proposte di convenzionamento per l’effettuazione di tirocini in favore degli iscritti ai corsi. Sennonché l’ordinamento vigente in materia di formazione professionale degli operatori NON sanitari non prescrive affatto che la formazione pratica degli alunni debba svolgersi presso le predette strutture sanitarie. Anzi, trattandosi di formazione di figure NON sanitarie, non c’è alcun titolo giuridico che possa giustificare l’accesso di tali studenti, in qualità di tirocinanti e sia pure sotto la responsabilità della Struttura di appartenenza, alle attività comportanti prestazioni sanitarie dirette su pazienti. Pertanto, eventuali convenzioni in tal senso, ponendo un ingiustificato pericolo per la salute dei pazienti, sarebbero nulle e comporterebbero la responsabilità piena e diretta degli Enti che le sottoscrivono e dei dirigenti che le autorizzano. Nel ribadire che le strutture sanitarie non possono fare operare e/o partecipare a stage/tirocini/frequenze gli alunni dei corsi di formazione professionale di “Massaggiatore e operatore della salute” e di “Operatore del massaggio sportivo” nei settori specifici della riabilitazione e nei reparti dei presidi ospedalieri con competenze assimilabili a quelle del Fisioterapista e che l’eventuale esercizio abusivo della professione di fisioterapista è sanzionato penalmente dall’art. 348 del Codice Penale, l’AIFI Regione Lombardia auspica che nessuna struttura sanitaria si comprometta con l’assunzione o autorizzazione all’accesso per tirocinio di personale non qualificato a svolgere attività sanitaria. Certi nella condivisione dei valori di tutela e responsabilità si ringrazia e si porgono cordiali saluti. Ufficio di Presidenza A.I.FI. Regione Lombardia

 

 

 

 
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