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Da Piemontenews Tutela della salute: Campagna di informazione sui profili professionali sanitari e non sanitari nel campo della riabilitazione e lotta all’abusivismo Nel settore della riabilitazione motoria si è assistito negli ultimi anni all’inserimento sul mercato di numerose nuove tipologie di operatori: alla figura tradizionale del fisioterapista, riconosciuta per legge professione sanitaria a tutti gli effetti, si sono affiancate altre figure di cui spesso non sono ben noti percorsi formativi e competenze: osteopati, massoterapisti, naturopati, massaggiatori shiatsu, chiropratici, ecc. In base alla normativa vigente (in particolare L.42/1999 e L. 251/2000) non sono da considerarsi professioni sanitarie in senso proprio le varie figure che spesso operano sia nell’ambito della riabilitazione sia nell’ambito delle c.d. terapie non convenzionali, quali appunto l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, lw discipline della medicina orientale, e così via. A livello di conoscenza comune, tuttavia, questi aspetti non sono noti, così come appare diffusa e generalizzata una sostanziale ignoranza sulla natura e sulla valenza terapeutica delle discipline di cui sopra. Una adeguata conoscenza delle caratteristiche e delle competenze di tali diversi operatori sarebbe invece auspicabile per evitare il rischio di affidarsi a soggetti sbagliati per la soluzione di problemi di salute, ricevendone magari più danni che benefici. Con specifico riferimento al campo della riabilitazione, ad esempio, vi è da notare come questo s presti, anche per la sua contiguità con altri settori non prettamente “sanitari”, come la cura del corpo e l’attività sportiva, molto più facilmente di quanto avvenga per altre discipline sanitarie, al pericolo dell’abusivismo: soggetti non qualificati ovvero privi di una formazione adeguata che mettono letteralmente le mani addosso alle persone senza possedere le necessarie conoscenze scientifiche ovvero operando in maniera del tutto scoordinata e svincolata da uno scrupoloso e serio controllo medico preventivo e successivo (cosa che di norma non avviene qualora ci si affidi al fisioterapista). Le associazioni di categoria dei fisioterapisti, dopo anni di rivendicazioni per la tutela della loro professionalità e di lotta contro l’abusivismo, hanno recentemente ottenuto l’istituzione di un proprio ordine professionale. Ormai in prossimità dello scadere della scorsa legislatura, infatti, è stata approvata la legge 1/2/2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, il cui art. 1 chiarisce che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione quelle previste ai sensi della legge 10/8/2000, n. 251 e del DM 29/3/2001 del Ministero della sanità, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”. La legge stabilisce altresì che l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. La legge, accogliendo le istanze della categoria, ha inoltre reso obbligatoria l’iscrizione all'albo professionale anche per i pubblici dipendenti, subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante. L’istituzione dell’albo professionale e la conseguente creazione del relativo ordine professionale (allo stato ancora da attuare), dovrebbe garantire un maggior controllo sull’accesso all’esercizio della professione sanitaria del fisioterapista, a protezione della categoria ma anche e soprattutto a garanzia dei cittadini utenti: l’abusivismo infatti rappresenta un concreto pericolo di concorrenza sleale (specie per chi opera al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o private) ed un depauperamento del profilo professionale del fisioterapista (spesso confuso con altre figure del tutto estranee alla professione sanitaria) nonché un rischio per la salute nella misura in cui, per ignoranza, mancanza di informazione e buona fede, il cittadino si affida ad operatori privi delle necessarie conoscenze e competenze o, più semplicemente, inadatti a risolvere il suo specifico problema. Come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, l’ordinamento e l’organizzazione degli ordini, lungi dal configurarsi come un’anacronistica eredità dello Stato fascista, “risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi” (Corte Cost., n. 405/2005). Del tutto contraddittoriamente con la ratio che ha ispirato la legge sopra richiamata, il Governo ha quasi contestualmente emanato un’altra disposizione, contenuta nel DL 250/2005 convertito in legge con la L. n. 27 del 3/2/2006, con la quale ha stabilito che “Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università”. L’equipollenza tra i diplomati ISEF ed i fisioterapisti non è certo piaciuta a questi ultimi, che lamentano l’assurdità di una norma che pone sullo stesso piano e finisce per conferire le medesime prerogative - ed aprire l’accesso alle medesime posizioni lavorative anche all’interno delle strutture sanitarie - a soggetti che non hanno una formazione paragonabile a quella dei fisioterapisti, essendo digiuni soprattutto di nozioni medico-sanitarie fondamentali. Contro l’equipollenza è quindi in atto una campagna volta ad ottenerne l’abrogazione*. Non è intenzione né compito nostro affrontare nel merito la questione, né tanto meno screditare alcuna delle categorie e dei soggetti che, a vario titolo, esercitano discipline al confine con la riabilitazione ovvero di supporto all’attività sportiva ed a tutto ciò che ruota attorno al c.d. fitness, alla cura del corpo, al benessere fisico. Pare tuttavia utile far emergere l’estrema confusione che ancora regna nel settore: al momento attuale, infatti, al di là delle recenti novità normative, di fatto operano sul mercato ed in numero sempre più crescente categorie di operatori diverse, delle quali spesso poco o per nulla si conoscono storia, competenze, preparazione e specifiche professionali. Riteniamo pertanto che, essendo in gioco la salute dei cittadini, questi ultimi abbiano il diritto ed il dovere di informarsi ed essere informati in modo completo e trasparente sulla natura e sulle caratteristiche dei diversi profili professionali, sanitari e non sanitari, che operano nel campo della riabilitazione, della cura del fisico, del recupero funzionale. Attraverso questo breve articolo, cui affidiamo il semplice compito di sollevare il problema e stimolare successivi approfondimenti, chiediamo agli stessi operatori ed a quanti possano fornirci chiarimenti ed utili elementi di conoscenza il loro apporto, per consentirci di attuare una riteniamo utile e doverosa campagna di informazione a tutela dei cittadini ed a salvaguardia del bene primario della salute. Vi chiediamo pertanto di inviarci i Vostri contributi tramite il nostro indirizzo di posta elettronica: gicforum@tiscalinet.it. Avv. Elena Bisio |
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